UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 23 marzo 1933,  n.  185,  col  quale  e'  stato
approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal
Ministero delle finanze e per l'ordinamento  degli  uffici  direttivi
finanziari; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa  col  Ministro
per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Per tutto  il  periodo  di  tempo  in  cui  gli  uffici  finanziari
continueranno, in deroga all'art. 52 del R. decreto 23 marzo 1933, n.
185, ad osservare l'orario giornaliero di sei ore,  le  conservatorie
dei registri immobiliari  e  gli  uffici  misti  del  registro  e  di
conservazione dei registri immobiliari osserveranno lo stesso  orario
giornaliero di sei ore, rimanendo aperti al pubblico dalle ore 8 alle
ore 14 in ciascun giorno feriale e dalle ore 9 alle ore  12  in  ogni
giorno festivo. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 12 ottobre 1945 
 
                          UMBERTO D SAVOIA 
 
                                      PARRI - SCOCCIMARRO - TOGLIATTI 
 
  Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1945 
  Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 166. - FRASCA